Aree protette

Tra parchi nazionali (Pollino – Val D’Agri), parchi regionali (Gallipoli – Cognato), riserve naturali, siti di interesse comunitario ecc, il territorio agro – silvo – pastorale, soggetto a vincolo raggiunge quasi il 50% del totale. In queste aree è vietata l’attività venatoria per effetto di altre leggi e disposizioni (L.R. 2/95, articolo 5 comma 2, lettera e). Risulta evidente come in tale articolo si faccia espressamente riferimento alle aree protette individuate dalla legge quadro nazionale 394/91 e successive modifiche, ai sensi della quale nei parchi sia nazionali che regionali, e nelle altre aree protette individuate dalla normativa, è vietata l’attività venatoria, se non come azione di controllo per riequilibrare le popolazioni di selvatici ed eseguite con metodi selettivi. Ma lo stesso articolo assume valenza più ampia inserendo nelle aree soggette a tutela non solo quelle previste dalla legge quadro nazionale, ma tutte le aree protette in cui sia vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre norme. La stessa legge nazionale 157/92 detta, d’altronde, che non può essere soggetto a divieto di caccia più del 30% del territorio agro – silvo -pastorale. Una palese contraddizione tra quanto previsto dalla legge quadro e quanto previsto dalla L.R. 2/95.