Oasi protette

L’istituzione di Oasi di protezione è previsto dall’articolo 10, comma 8 della legge quadro 157/92 e dall’articolo 12 della L.R. 2/95. Le oasi di protezione sono aree destinate al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica. Si tratta dell’unico istituto di gestione faunistica prevista, il cui unico scopo è quello della protezione della fauna selvatica. In particolare, favorisce l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. L’istituzione delle Oasi di protezione benché prioritariamente indirizzato alla tutela di particolari emergenze, può indirettamente favorire, attraverso la tutela degli habitat, tutta la componente faunistica dei territori assoggettati a vincolo, ivi comprese le specie di interesse gestionale. In questo senso le oasi possono rappresentare preziosi serbatoi di diversità ambientale e faunistica, e svolgere l’importante ruolo di sorgente per territori più poveri di fauna selvatica, potenzialmente colonizzabili. Le oasi di protezione, attraverso la tutela degli habitat, favoriscono tutta la componente faunistica dei territori a vincolo, divenendo così risorsa per i territori più poveri di fauna selvatica.